ULTERIORI INFORMAZIONI
REQUISITI DEL DPI
(ART. 42D LVO DL 81)
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I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475
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I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
- Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore .
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
- Poter essere adatti all’utilizzatore secondo le sue esigenze.
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In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.
CERTIFICAZIONE CE
Procedura prevista dal D. Lvo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI è progettato e costruito in modo da possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell’allegato Il del decreto stesso. E’ prevista l’apposizione del marchio CE sul DPI. I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.
CATEGORIE
(ART. 4 D. LVO 475)
- Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità
- DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie
- DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte o lesionì gravi o a carattere permanente
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
(ART. 5,7,8,9, E 10 D.LVO 475)
- Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervento di organismi di controllo) Autocertificazione
- Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato.
- Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato.