NORMATIVE AGGIORNATE

ULTERIORI INFORMAZIONI

REQUISITI DEL DPI
(ART. 42D LVO DL 81)

  • I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475

  • I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

    1. Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore .
    2. Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
    3. Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
    4. Poter essere adatti all’utilizzatore secondo le sue esigenze.
  • In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.

CERTIFICAZIONE CE

Procedura prevista dal D. Lvo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI è progettato e costruito in modo da possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell’allegato Il del decreto stesso. E’ prevista l’apposizione del marchio CE sul DPI. I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.

CATEGORIE
(ART. 4 D. LVO 475)

  1. Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità
  2. DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie
  3. DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte o lesionì gravi o a carattere permanente

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
(ART. 5,7,8,9, E 10 D.LVO 475)

  • Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervento di organismi di controllo) Autocertificazione
  • Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato.
  • Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato.